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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
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Testo in vigore dal:  13-9-1977

Art. 100

Pesca nelle acque interne


Le funzioni amministrative relative alla materia "pesca nelle acque interne" concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
Le regioni promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore.
Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello Stato sono rilasciate dalle regioni previo parere del competente organo statale.
Sono altresì trasferite le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, così come delimitato dall'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
I diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale.