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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. 409

Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1994)
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Testo in vigore dal:  7-8-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


Gli enti ospedalieri, gli ospedali militari, gli istituti universitari, gli istituti a carattere scientifico e le case di cura private, autorizzati al prelievo ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, devono disporre del collegio medico preposto all'accertamento della morte, composto dai sanitari previsti dall'art. 2 del presente decreto, dipendenti o all'uopo incaricati.
La direzione sanitaria degli enti, degli istituti e delle case di cura private, cura la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei sanitari in possesso dei requisiti per far parte del collegio medico, trasmettendo contestualmente copia al medico provinciale e al procuratore della Repubblica competente per territorio, ai fini del controllo di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge.