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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976, n. 920

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 599, 600 e 602, concernenti l'imposta locale sui redditi, l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1977)
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Testo in vigore dal:  20-1-1977

Art. 2


Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
Art. 1 - al quarto comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonché redditi dominicali dei terreni e redditi agrari per un importo complessivo non superiore ad annue L. 360.000".
Art. 36-bis - è aggiunto, dopo l'art. 36, il seguente:
"36-bis - Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni. - Gli uffici delle imposte procedono alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, nonché dei rimborsi eventualmente spettanti in base ad esse, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.
Ai fini della liquidazione delle imposte, senza pregiudizio dell'accertamento in rettifica di cui agli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;
b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute di acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;
c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;
d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;
e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo".
Art. 46 - i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila.
Per maggiore imposta si intende la differenza tra la imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis".
Art. 47 - nel terzo comma sono soppresse le parole "del quinto e".
Art. 49 - nell'ultimo periodo le parole "dell'art. 46" sono sostituite con le parole "dell'art. 55".
Art. 55 - è aggiunto il seguente comma:
"Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce".