stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975, n. 635

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di accademie e biblioteche.

nascondi
Testo in vigore dal:  31-12-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'amministrazione regionale esercita, nel territorio della regione siciliana, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di biblioteche e accademie.
A tal fine tutti gli atti previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopraindicate sono adottati dall'amministrazione regionale che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Restano, tuttavia, subordinate al nulla-osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'art. 36 della citata legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunci.
La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali esistenti nel territorio della regione siciliana, che svolgono attività previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale.