stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1992)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-11-1974

Art. 133

Norme particolari per concorsi a posti direttivi


Nella prima applicazione del presente decreto, è indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e disponibili, determinati secondo le modalità di cui al precedente art. 30, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte. Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi, che non può essere superiore a 50 sui 100 punti complessivi, e gli argomenti del colloquio, relativi al concorso riservato di cui al precedente primo comma.
Alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non siano stati ammessi alla prova orale, avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della prova scritta di cultura generale sarà rapportato in trentacinquesimi.