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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/1982)
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Testo in vigore dal:  12-11-1974

Art. 26

Vigilanza


I provveditori agli studi approvano i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo.
I provveditori agli studi procedono all'approvazione dei bilanci preventivi, sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale.
I provveditori agli studi procedono all'approvazione dei conti consuntivi, su parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o direttiva appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi membro del consiglio scolastico provinciale, preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile.
La commissione di cui al precedente comma ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato il conto.
Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono, i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale dello Stato competente per territorio per l'acquisizione di informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica.
I provveditori agli studi vigilano altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. In caso di irregolarità, invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.
In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.
Per i motivi indicati al precedente comma, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale.
In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale decide il Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.