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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/1982)
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Testo in vigore dal:  22-8-1982
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Art. 16

Consiglio nazionale della pubblica istruzione


È istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che sostituisce le sezioni seconda e terza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
((Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da settantaquattro componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo))
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Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per la scuola secondaria di secondo grado, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, uno di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e uno di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente alla carriera direttiva, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) 2 rappresentanti della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, eletti nel suo seno.
((m) tre rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole))
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((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1982, N. 582))
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Non sono eleggibili nel Consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.
Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.
Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) dei precedenti commi sono effettuate con le modalità di cui al successivo art. 20.
((Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente terzo comma, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 20, le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna))
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