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DECRETO-LEGGE 5 novembre 1973, n. 660

Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1973, n. 823 (in G.U. 28/12/1973, n.332).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1978)
Testo in vigore dal:  29-12-1973
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1



L'imposta di ricchezza mobile, l'imposta complementare, l'imposta sulle società e le imposte sui redditi dominicale e agrario dei terreni, e sui redditi dei fabbricati, comprese le sovrimposte e le addizionali, relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1974 e non ancora definitivamente determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, su richiesta del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.
La domanda del contribuente deve comprendere a pena di nullità, salve le disposizioni del terzo comma dell'art. 3 e quelle dell'art. 4, tutte le pendenze relative al medesimo tributo. Nei casi di fusione tra più società e di trasformazione della società possono essere presentate domande distinte per i periodi anteriori e per quelli posteriori alla fusione o trasformazione.
La domanda salvo quanto disposto dall'art. 4, deve essere presentata o spedita entro
((il 28 febbraio 1974))
all'ufficio delle imposte cui è stata o doveva essere presentata l'ultima dichiarazione unica dei redditi del contribuente. Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la determinazione delle rendite catastali dei terreni e dei fabbricati né per la determinazione delle imposte dovute in luogo di altri, anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823".