stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 603

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1989)
Testo in vigore dal:  1-3-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Agenti della riscossione


Agenti della riscossione sono gli esattori comunali o consorziali, i ricevitori provinciali e i delegati governativi, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, salvo le modifiche e integrazioni contenute nel presente decreto.
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."