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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  16-7-2022
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Art. 19

(Dilazione del pagamento).
1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede
((per ciascuna richiesta))
la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
((Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà))
. (89) (90)
((121))
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44. (90)
1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive. (105)
1-quater.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1. (105)
1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. (105)
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma. (90)
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di
((otto rate))
, anche non consecutive:
((121))
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
((
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato
))
((121))
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue. (89)
((
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza
))
((121))
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore. (45)
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. (72) (79)

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AGGIORNAMENTO (45)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto con l'art. 24, comma 2, lettere a) e b) che "All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione," sono soppresse;
b) dopo le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo"".
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Aggiornamento (72)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 83, comma 23, lettera c)) l'abrogazione del comma 4 bis del presente articolo ed ha inoltre previsto che in ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Aggiornamento (79)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 10, comma 13-ter) che "Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione."
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AGGIORNAMENTO (89)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, commi 5 e 6) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dallo stesso articolo 10, comma 1, lettera a), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data".
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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
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AGGIORNAMENTO (105)

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 13-decies, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020".
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AGGIORNAMENTO (121)

Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".