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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  24-5-1974

Art. 87

(Consolidamento)


La pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di metà della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida nell'altro.
Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore.