stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  24-5-1974

Art. 210

(Spese ed entrate del Fondo)


Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;
b) dalle indennità una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dai trattamenti similari;
c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste dal successivo art. 211;
b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a carico negli iscritti;
c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione della legge 27 luglio 1967, n. 658;
d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni.
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate nel primo comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale contributo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili.