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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 603

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1989)
Testo in vigore dal:  1-3-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Versamento delle entrate riscosse mediante ruoli


L'esattore deve versare al ricevitore provinciale, al netto dell'aggio di riscossione di sua spettanza, salvo il disposto del comma successivo e senza possibilità di invocare il caso fortuito o la forza maggiore:
1) entro dodici giorni dalla rispettiva scadenza, gli otto decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate riscuotibili mediante ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso;
2) entro il giorno nove del secondo mese successivo alla scadenza, i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate stesse;
3) entro il giorno ventidue del mese di scadenza, se non sia diversamente disposto dalla legge o dal contratto, l'importo delle altre entrate effettivamente riscosse.
Per le entrate di spettanza del comune o dei comuni consorziati e per quelle degli altri enti che operano esclusivamente nell'ambito della circoscrizione esattoriale i versamenti prescritti dal primo comma devono essere fatti rispettivamente ai tesorieri comunali e agli enti interessati.
Le cedole del debito pubblico versate dai contribuenti a pagamento delle imposte devono essere versate al ricevitore provinciale.
Le quietanze dei pagamenti fatti dall'esattore a norma degli articoli 70, 71 e 72 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e i buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio di cui all'art. 16 del presente decreto sono accettati come danaro contante. Se l'ammontare delle quietanze e dei buoni è superiore all'importo da versare, la differenza è rimborsata all'esattore dal ricevitore provinciale, dai comuni e dagli altri enti per la parte di rispettiva spettanza.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."