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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 598

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1986)
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Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 27

Periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare


Per i soggetti tassabili in base al bilancio secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, la frazione di esercizio anteriore al 1 gennaio 1974 e la residua frazione di esercizio costituiscono distinti periodi d'imposta.
Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1973 sono dovute le imposte previste dalle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e i relativi imponibili sono determinati, a norma delle disposizioni stesse, in base alle risultanze di apposito bilancio e conto dei profitti e delle perdite o di apposito rendiconto. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio 1974, fermo restando il termine del 31 marzo per la dichiarazione dei redditi di lavoro dipendente.
Ai fini dell'imposta, sulle società e dell'imposta sulle obbligazioni il patrimonio imponibile e il valore complessivo dei titoli, risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1973, sono ridotti a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di esercizio anteriori al 1 gennaio 1974. Per il versamento delle imposte stesse si applicano le disposizioni dell'art. 28, ultimo comma, e dell'art. 168 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Per il periodo d'imposta compreso tra il 1 gennaio 1974 e la data di chiusura dell'esercizio il reddito complessivo imponibile è determinato secondo, le disposizioni del presente decreto in base alle risultanze di apposito bilancio e conto dei profitti e delle perdite o di apposito rendiconto da allegare alla dichiarazione insieme con quello relativo all'intero esercizio. I redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo per tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio posteriori al 31 dicembre 1973.