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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 85

Imposte arretrate




Le imposte deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare ai sensi della lettera b) dell'art. 136 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per la metà del loro ammontare dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10 del presente decreto, nel periodo di imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli in cui sono iscritte.