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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. 791

Interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2004
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Art. 12

Aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi


Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme la regione Veneto, di intesa con i comuni interessati, promuove la costituzione di due società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, una per Venezia e l'altra per Chioggia.
Nella costituzione di dette società debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
((1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società controllate;
3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento))
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4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995 N.96, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 206;
5) nei compiti da affidare alle aziende sono compresi quelli relativi all'esecuzione degli interventi di cui all'art. 11, lettere a) e b) del presente decreto, ivi compresi: l'acquisizione sia a mezzo dell'occupazione temporanea e sia mediante espropriazione, delle aree e degli immobili occorrenti per gli interventi; la progettazione urbanistica dei comparti; la progettazione edilizia; l'appalto e la gestione dei lavori; il regolamento dei rapporti con i proprietari e con i consorzi di proprietari, ivi compresa la stipula delle convenzioni;
6) i rapporti tra il comune e l'azienda sono regolati con atto di concessione.