stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-4-1973

Art. 308

(Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati)


Qualora nella verificazione delle merci immesse in magazzini doganali di proprietà privata si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia una eccedenza di quantità che superi il due per cento, il concessionario del magazzino è punito con l'ammenda non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualità diversa o sull'eccedenza che è stata riscontrata.
Se vi è una deficienza superiore al due per cento oltre il calo riconosciuto, si applica la pena dell'ammenda nella misura stabilita nel comma precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo.
Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o in meno supera il venti per cento, il concessionario è obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantità egualmente superiore al venti per cento, ancorché relativa a merci di diversa qualità, egli è altresì privato della concessione del deposito per la durata di un anno.
Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, la pena dell'ammenda è non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo è calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la parte depositata.
Se i fatti previsti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato.