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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
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Testo in vigore dal:  12-4-1973

Art. 175

(Nozione di temporanea importazione)


Le merci estere di qualsiasi specie ed origine che vengono introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su documentata istanza degli interessati, essere ammesse alla importazione temporanea quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere riesportati fuori del territorio medesimo.
La temporanea importazione può altresì essere consentita a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale, secondo le disposizioni della sezione terza del presente capo.
Le merci vincolate al regime della temporanea importazione conservano la condizione giuridica di merci estere.