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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  12-12-1972

Art. 68

(Disposizioni particolari per il personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle Regioni)


Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, nei limiti dei contingenti previsti dai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, siano trasferiti alle Regioni a statuto ordinario in occasione del passaggio a queste ultime delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, è attribuita, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento predetto, la promozione alla qualifica superiore.
Ove trattisi di dipendenti che rivestano già la qualifica terminale della rispettiva carriera, sono attribuiti, in luogo della promozione, cinque aumenti periodici di stipendio; agli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, gli stessi aumenti periodici sono attribuiti nella qualifica di dirigente superiore; agli impiegati con qualifica di direttore di divisione, o equiparata, è attribuita la qualifica di dirigente superiore; ai direttori di sezione, ed equiparati, è attribuita la qualifica di direttore aggiunto di divisione alla prima classe di stipendio, elevata alla seconda per gli impiegati contemplati dall'art. 139, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Agli operai dello Stato sono attribuiti cinque aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli goduti nella categoria di appartenenza.
Il personale non di ruolo, compreso nelle categorie di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, è inquadrato nelle corrispondenti carriere di ruolo organico, alla qualifica iniziale, con l'attribuzione di cinque aumenti periodici di stipendio.
Il beneficio previsto dal presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e con quelli previsti dall'art. 67 del presente decreto.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale delle amministrazioni dello Stato comandato per le esigenze della prima costituzione degli uffici delle Regioni a statuto ordinario che sia immesso nei ruoli organici del personale delle predette Regioni nella loro prima istituzione. I benefici previsti sono concessi con effetto dalla data dell'immissione medesima.
Ai fini della partecipazione ai concorsi di ammissione nelle carriere delle magistrature amministrative il personale transitato, ai sensi dei precedenti commi, nei ruoli organici delle Regioni è equiparato agli impiegati civili dello Stato.