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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 643

Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
Testo in vigore dal:  2-3-1989
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Art. 18

Dichiarazione


I cedenti, i donatari, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denuncie agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:
a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6;
b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia in riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 6.
I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice .
Le spese di cui all'art. 11 se già non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.
Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione relativa.
Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma vanno corredate di tante copie quanti sono i comuni nel territorio dei quali sono siti i beni.
Le società indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio. Per gli immobili relativamente ai quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1 gennaio 1975 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.
Nella dichiarazione prevista dal precedente comma devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e il valore della proprietà o della nuda proprietà dell'immobile al compimento del decennio, nonché, a pena di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile, in carta semplice, e la documentazione delle spese effettuate dopo il 1 gennaio 1973.
Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazioni in termine fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso.
((In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.))