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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 634

Disciplina dell'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1983)
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Testo in vigore dal:  1-1-1973

Art. 33

Contratti a prezzo indeterminato


Se il corrispettivo di un contratto deve essere determinato posteriormente alla sua stipulazione, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 18.
Se nel contratto è prevista la possibilità che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del precedente comma non può essere inferiore al minimo.