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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 634

Disciplina dell'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1983)
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Testo in vigore dal:  1-1-1978
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Art. 11

Richiesta di registrazione degli atti scritti


Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui al n. 2) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati al n. 3) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dello atto.
Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.
Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal precedente comma deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati più originali, il richiedente può
((presentarne))
anche più di due e chiedere che su tutti venga apposta la notazione di cui al quarto comma dell'art. 16.
Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento avanti il pretore.
In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.
La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati.