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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980
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Art. 61

(Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento)


Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera e di qualifica possedute. La promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate, resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.
Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, è stabilito, con effetto dal 1° luglio 1972, in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Le indennità, i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in conformità delle vigenti disposizioni.
Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi è esteso agli impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 65.
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 133, comma 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica" .