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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1972, n. 319

Riordinamento delle ex carriere speciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/1982)
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Testo in vigore dal:  18-7-1972

Art. 4


Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli di cui al precedente art. 2 ed assunti nei tronconi di concetto delle ex carriere speciali ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente alla data del 1 luglio 1970, i quali nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo non inferiore a "distinto", conseguono l'inquadramento e la nomina nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli delle carriere direttive ex speciali, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Gli impiegati assunti in applicazione delle disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono trasferiti nei ruoli ordinari della carriera di concetto di cui al precedente art. 3 secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di qualifica.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei confronti degli impiegati assunti posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto purché vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, banditi ed espletati sotto l'imperio delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.