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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 8

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1986)
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Testo in vigore dal:  30-1-1972

Art. 12


Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici:
a) gli uffici del genio civile a competenza generale, ivi comprese le sezioni autonome relative, con esclusione delle sezioni per le opere idrauliche e per l'edilizia statale e degli uffici speciali del genio civile per le opere di edilizia statale, per le opere idrauliche, per le opere marittime e per il servizio idrografico;
b) i provveditorati regionali alle opere pubbliche, ivi comprese le sezioni urbanistiche presso i provveditorati medesimi, con esclusione delle sezioni e servizi per le opere idrauliche, per l'edilizia statale ed economica e popolare.
Fino a quando non sarà provveduto, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al riordinamento dei servizi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici, i provveditori alle opere pubbliche continuano ad essere preposti ai provveditorati regionali trasferiti alle Regioni a statuto ordinario con il presente articolo.
A tali fini i provveditori medesimi vengono posti a disposizione delle regioni, in posizione di comando ai sensi dell'art. 57 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dalla data del trasferimento degli uffici.
I provveditori alle opere pubbliche continuano, nello stesso tempo, ad essere preposti alle sezioni e servizi rimasti allo Stato perché esclusi ai sensi della lettera b) del primo comma del presente articolo, dal trasferimento alle Regioni a statuto ordinario.
Fino al suddetto riordinamento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, gli ingegneri capi, preposti agli uffici del genio civile con competenza generale, trasferiti alle regioni ai sensi della lettera a) del detto primo comma, esercitano anche, quali organi dello Stato, le attribuzioni ad essi attualmente spettanti relativamente alle sezioni escluse dal trasferimento alle regioni ai sensi della disposizione della anzidetta lettera a).
Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla ripartizione dei servizi comuni tra il provveditorato regionale alle opere pubbliche del Veneto, che viene trasferito alla regione ai sensi della lettera b) del precedente primo comma, ed il coesistente Magistrato alle acque.
I comitati regionali tecnico-amministrativi continuano a svolgere, per le opere pubbliche di interesse regionale e per le attività inerenti alle funzioni delegate alla Regione ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, fino a quando la Regione non avrà diversamente provveduto, le funzioni attualmente loro demandate e quelle del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Sono, altresì, trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile ed i provveditorati alle opere pubbliche trasferiti con il precedente primo comma e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza delle regioni ai sensi del presente decreto.