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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 11

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1978)
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Testo in vigore dal:  20-2-1972

Art. 11


Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) Ispettorati agrari compartimentali;
b) Ispettorati provinciali dell'agricoltura e relativi uffici agricoli di zona;
c) Ispettorati regionali delle foreste;
d) Ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste.
Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai comitati e alle commissioni esistenti in quanto attinenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto.
Il Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole regioni, nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto.