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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 3

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2004)
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Testo in vigore dal:  20-1-1972

Art. 4


Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nella materia di cui all'art. 1 del presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.
Restano parimenti ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine alle casse scolastiche delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche per quanto attiene ai compiti diversi dalla assistenza scolastica.