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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 4

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.

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Testo in vigore dal:  20-1-1972

Art. 13


Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 12, residuano alla competenza statale nelle materie sotto elencate dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto.
La delega riguarda, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:
1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive di cui al precedente art. 6, n. 3); le vaccinazioni obbligatorie tranne che nei porti, aeroporti e posti di confine;
2) l'assistenza sanitaria agli invalidi civili ed agli altri soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria;
3) la imposizione dell'obbligo per le province di istituire i servizi integrativi previsti dall'art. 92, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, qualora sussistano le particolari condizioni di cui al secondo comma dell'articolo stesso;
4) i servizi di vigilanza igienica e di profilassi negli enti locali e loro consorzi;
5) i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari, dei veterinari addetti alla vigilanza, ispezione e polizia veterinaria, dei veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico macello;
6) le tariffe concernenti le prestazioni a privati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province, nonché quelle concernenti le: prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali;
7) la detenzione, impiego e vendita dei gas tossici e delle sostanze pericolose;
8) l'igiene del suolo e dell'ambiente, l'inquinamento atmosferico e delle acque e gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri;
9) la vigilanza igienico-sanitaria sulle coltivazioni delle piante tessili e del riso;
10) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e deposito delle sostanze radioattive; la detenzione a qualsiasi titolo di sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
11) le autorizzazioni sanitarie ed i controlli sanitari sugli stabilimenti termali;
12) la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano;
13) la vigilanza sui servizi di igiene scolastica;
14) la vigilanza sulla produzione, commercio e vendita delle sostanze alimentari e bevande e degli alimenti dietetici della prima infanzia, nonché l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio delle centrali del latte e vigilanza tecnica sulle stesse;
15) la vigilanza in materia di molluschicoltura;
16) l'autorizzazione al commercio e detenzione di additivi chimici e coloranti destinati alla preparazione e conservazione di sostanze alimentari e di fitofarmaci;
17) la profilassi e la polizia veterinaria; l'ispezione e vigilanza sanitaria delle carni e sulla produzione degli altri alimenti di origine animale;
18) la vigilanza sulla produzione, il commercio e la vendita dei mangimi, integrativi ed additivi;
19) la vigilanza sugli istituti autorizzati a praticare la vivisezione degli animali;
20) i provvedimenti e la vigilanza sulla fecondazione artificiale degli animali e sulla riproduzione animale;
21) la vigilanza tecnica sulle attività di competenza statale svolte dalle istituzioni locali degli enti a carattere nazionale di cui al precedente art. 4.
Sono parimenti delegate alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle commissioni provinciali per i servizi di trasfusione ed ai consorzi provinciali antitubercolari limitatamente alla profilassi antitubercolare.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.