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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1971, n. 1269

Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1993)
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Testo in vigore dal:  16-2-1972

Art. 8


Il prefetto, entro un mese dalla data di scadenza del termine di 60 giorni stabilito nel primo comma del precedente art. 6, procede ad un esame preliminare delle domande pervenute, respingendo quelle che risultino prive delle indicazioni e dei documenti di cui allo stesso art. 6 o presentate da soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dal precedente art. 7.
Qualora il richiedente non abbia sufficientemente documentato il possesso della prescritta capacità tecnico-organizzativa ed economica, il prefetto lo invita a integrare la documentazione stessa entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
Sulle domande corredate dalla documentazione necessaria il prefetto chiede il parere, per quanto di rispettiva competenza della provincia, del comune, dell'A.N.A.S., dei vigili del fuoco, dell'U.T.I.F., della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, ove occorra, della sovrintendenza ai monumenti.
Le determinazioni del consiglio comunale o del sindaco, secondo le rispettive competenze, riguardano la ubicazione dell'impianto e le eventuali condizioni alle quali lo stesso deve soddisfare in rapporto alla polizia locale e all'occupazione del suolo comunale.
Le determinazioni negative, di cui al precedente comma, devono essere motivate.