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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1971, n. 1269

Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1993)
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Testo in vigore dal:  16-2-1972

Art. 24


Gli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso di autotrazione non possono essere posti in esercizio prima che siano definitivamente collaudati da apposita commissione composta nei modi che saranno di volta in volta indicati nei decreti di concessione o di autorizzazione. Di tale commissione è sempre chiamato a far parte un rappresentante dell'U.T.I.F.
Il verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione è trasmesso, a cura della commissione che lo ha eseguito, all'autorità concedente la quale ne invia copia all'intestatario della concessione.