stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. 642

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-9-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 362 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica.

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 363. - La scuola di specializzazione in nefrologia medica ha la durata di tre anni, ha sede presso il centro nefrologico dell'Università di Pisa.
È diretta dal titolare di ruolo della cattedra di semeiotica medica.
Art. 364. - Alla scuola possono iscriversi laureati in medicina e chirurgia per un numero complessivo di diciotto iscritti.
Art. 365. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Struttura ed ultrastruttura normale del rene;
Aspetti biochimici della funzione renale;
Fisiologia renale;
Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);
Microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.
2° Anno:
Patologia del ricambio idro-salino;
Insufficienza renale acuta e cronica;
Nefropatie glomerulari;
Nefropatie tubulari;
Farmacologia di interesse nefrologico;
Terapia dietetica e dialitica (1° anno).
3° Anno:
Nefropatie interstiziali;
Nefropatie vascolari;
Nefropatie malformative e neoplastiche;
Terapia dietetica e dialitica (2° anno);
Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).
Art. 366. - Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 367. - Al termine di ogni anno accademico, l'allievo della scuola di specializzazione dovrà sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma. Ove non sia superato tale esame, il candidato non potrà essere ammesso al corso successivo.
Art. 368. - Al termine del corso di studi, verrà conseguito il diploma di specialista in "Nefrologia medica".
Art. 369. - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme contenute nello statuto generale delle scuole di specializzazione dell'Università di Pisa e del relativo regolamento generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971

Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 166. - PASQUALUCCI