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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1971, n. 208

Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2003)
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Testo in vigore dal:  18-5-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli oli minerali e carburanti, in relazione allo art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

È approvato l'annesso regolamento recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) per autotrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1971

SARAGAT COLOMBO - RESTIVO

Visto,il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 174. - VALENTINI