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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2004)
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Testo in vigore dal:  8-1-1971

Art. 51

(Carriere ausiliarie)


Le prime tre qualifiche della carriera ausiliaria indicate nell'art. 129, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di commesso; la quarta e quinta qualifica della carriera stessa sono unificate nella qualifica di commesso capo.
Le qualifiche di agente tecnico capo e di agente tecnico di cui all'art. 129, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono mutate in quelle di autista capo (equiparato a capo autorimessa) ed autista.
I commi dal secondo al sesto dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
"I posti disponibili nella qualifica di commesso capo e di autista capo sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi e gli agenti tecnici che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non superiore a cinque anni ed entro un limite massimo complessivo fissato dal regolamento, sempre che abbiano compiuto tre anni di servizio presso l'amministrazione centrale. Dopo un periodo di servizio all'estero non possono essere nuovamente destinati se non dopo un periodo di almeno tre anni di servizio al Ministero.
Gli impiegati delle carriere ausiliarie occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".
Si applica al personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 29, 30, 31, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 44, 132, comma primo, 133, 134, 135, del presente decreto.