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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2004)
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Testo in vigore dal:  8-1-1971

Art. 29

(Qualifiche delle carriere ausiliarie
e relative dotazioni organiche)


Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:
a) personale addetto agli uffici: commesso capo, commesso;
b) personale ausiliario tecnico: agente tecnico capo, agente tecnico;
c) personale addetto al servizio degli automezzi: capo autorimessa, autista.
La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: commesso capo, o equiparate, trenta per cento; commesso o equiparate, settanta per cento.
Si osserva il disposto di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 18.