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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
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Testo in vigore dal:  8-9-1970

Art. 49


I bilanci e gli stati patrimoniali delle gestioni amministrate dall'istituto sono predisposti o sono presi in esame, secondo le vigenti disposizioni legislative, dai comitati speciali che sovraintendono alle gestioni medesime e sono corredati dai rispettivi pareri. I bilanci e gli stati patrimoniali delle gestioni per le quali le norme vigenti non prevedono comitati speciali, sono predisposti dai competenti servizi dell'istituto, così come i bilanci preventivo e consuntivo e lo stato patrimoniale generali.
Tutti, i bilanci e gli stati patrimoniali, corredati dalla relazione del direttore generale e dal parere dei competenti comitati speciali, se previsti dalle norme vigenti, sono presi in esame dal comitato esecutivo che si pronunzia in merito. Il presidente dell'istituto li sottopone alla deliberazione del consiglio di amministrazione con una propria relazione e con i pareri anzidetti.