stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-3-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


Il presidente dell'istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base di una terna di nominativi proposta dal consiglio di amministrazione.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto ed esercita le seguenti funzioni:
1) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'istituto;
((2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti;
3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre agli organi suddetti, ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto))
.
4) in relazione a casi di assoluta necessità, può disporre, su proposta del direttore generale e sentiti i vice presidenti, provvedimenti urgenti ed indispensabili per ovviare, con tempestività, a situazioni di danno per l'istituto, salvo l'obbligo di riferirne al comitato esecutivo entro quarantotto ore e agli altri organi competenti, per la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.
Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e degli altri organi centrali i capi dei servizi dell'istituto, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.
Il presidente è coadiuvato da due vice presidenti eletti dal consiglio di amministrazione ai quali può affidare, sentito il consiglio medesimo, particolari funzioni inerenti alla sua carica e, per determinati atti, la legale rappresentanza dell'istituto. In caso di assenza o impedimento o quando la carica si sia comunque resa vacante, il presidente è sostituito dal vice presidente eletto tra i rappresentanti dei lavoratori e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro vice presidente. In caso di assenza o impedimento di ambedue i vice presidenti, l'esercizio delle funzioni vicarie è assunto da uno dei membri del consiglio di amministrazione all'uopo delegato dal presidente, sentito il consiglio medesimo. In mancanza di delega, lo esercizio di dette funzioni spetta al membro del comitato esecutivo più anziano di età.
((Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, può delegare la rappresentanza legale dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi e assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento))
.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))