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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
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Testo in vigore dal:  8-9-1970

Art. 12


A decorrere dal 1 maggio 1970, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è fusa, a norma dell'art. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, che assume la denominazione di Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Con decorrenza dalla data prevista al precedente comma, sovraintende alla gestione del Fondo un comitato speciale presieduto dal vice presidente dell'istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vice presidente medesimo, dai seguenti membri componenti il consiglio di amministrazione:
1) quattro membri scelti dal consiglio tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
2) due membri scelti dal consiglio tra i rappresentanti dei datori di lavoro;
3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il rappresentante del Ministero del tesoro nel consiglio di amministrazione.
La scelta dei membri di cui ai numeri 1) e 2) è fatta dal consiglio di amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio medesimo. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta per tutti i membri la prescritta maggioranza di voti.
La carica di membri elettivi del comitato speciale del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è incompatibile con quella di membri elettivi del comitato esecutivo.
In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato o quando il presidente medesimo cessi dalla carica nel corso del quadriennio, ne assume le funzioni un consigliere dallo stesso delegato scelto tra i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione, sentito il consiglio medesimo. In mancanza di delega, ne fa le veci il più anziano d'età tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori, che non faccia parte del comitato speciale.