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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1127

Modificazioni alle norme del codice civile sulle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, in attuazione della direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.

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Testo in vigore dal:  25-2-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 3 della legge di delegazione 13 ottobre 1969, n. 740;
Visto l'art. 189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1209;
Vista la direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;
Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


L'art. 2250 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2250. - Indicazione negli atti e nella corrispondenza

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dallo ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.