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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 130

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1981)
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Testo in vigore dal:  20-5-1975
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Art. 61

Assunzione del personale sanitario medico


Il personale sanitario medico è assunto, in ogni singolo ente ospedaliero, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami.
Al suddetto concorso è ammesso il personale sanitario medico che abbia superato un esame di idoneità per la qualifica e specialità corrispondente, indetto, su base nazionale per i primari e direttori sanitari e su base regionale per tutte le altre qualifiche.
I sovraintendenti sanitari sono nominati in seguito a concorso per soli titoli tra i sovraintendenti sanitari di ruolo ed i direttori sanitari di ruolo degli ospedali.
((Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario è ammesso il personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del presente decreto, o che sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina))
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Ai concorsi di idoneità ed ai concorsi di assunzione si applicano le norme generali dei concorsi previste dal presente decreto, nonché le disposizioni particolari contenute negli articoli seguenti.