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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 130

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1981)
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Testo in vigore dal:  20-5-1975
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Art. 126

((I sanitari in servizio di ruolo possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito della idoneità nazionale o regionale.
I sanitari che abbiano conseguito la idoneità nella corrispondente qualifica o disciplina in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 9 agosto 1954, n. 653, e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso della idoneità nazionale o regionale.
Gli aiuti dirigenti di ruolo che siano in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di idoneità a primario possono partecipare ai concorsi di assunzione in detta qualifica della stessa disciplina a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale.
Il Ministro per la sanità predispone distinti elenchi dei sanitari di cui ai precedenti commi secondo la qualifica e la disciplina.
All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata domanda di inclusione negli elenchi predetti))
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I servizi prestati dai sanitari ospedalieri in dipendenza di nomina conseguita a seguito di pubblico concorso ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della legge 9 agosto 1954, n. 653, sono considerati a tutti gli effetti servizi di ruolo, ancorché non siano stati istituiti i ruoli relativi.
I servizi prestati presso ospedali già classificati di prima, seconda e terza categoria, sono equiparati a quelli prestati rispettivamente negli ospedali regionali, provinciali e di zona.