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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  16-2-2018
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Art. 45

(Funzioni degli uffici consolari)


L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;
provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;
favorire le attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare la attività delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani;
stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;
sviluppare le relazioni culturali.
L'ufficio consolare esercita, in conformità al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.
((L'ufficio consolare presta tutela ai cittadini europei e ai non cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni internazionali, europee e nazionali, cooperando mediante un regolare scambio di informazioni e altre forme di coordinamento, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri dell'Unione.))