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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  5-3-1967

Art. 208

(Indennizzo per danni)


Al personale in servizio all'estero che abbia subito danni ai propri beni in conseguenza di disordini, fatti bellici nonché di eventi connessi con la sua posizione all'estero è concesso un indennizzo proporzionale alla entità del danno subito secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento, sempre che i danni stessi non abbiano trovato integrale riparazione in sede giudiziale o extra-giudiziale.
La misura dell'indennizzo è fissata da una Commissione nominata per un biennio con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro e composta di un Ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore della Ragioneria centrale, e di un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata.
Un funzionario di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato ha le funzioni di segretario della Commissione.
Le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento, anche ai familiari a carico i quali subiscano infermità o perdita dell'integrità fisica in conseguenza delle circostanze indicate nel primo comma.