stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-10-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 202

(Disposizioni amministrative e contabili)


La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonché dei familiari a carico e dei domestici è soggetta ad approvazione da parte del Ministero.
Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli articoli da 191 a 200 sono assunti, per il dipendente, all'atto dell'emanazione del decreto, o della comunicazione della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a carico ed i domestici
((...))
sono assunti nell'esercizio finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che avranno luogo i viaggi e le spedizioni. (30)
((49))
---------------
AGGIORNAMENTO (30)

La L. 23 aprile 2003, n.109 ha disposto (con l'art. 30 comma 1) che il presente articolo è abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della L. 23 aprile 2003, n.109.
---------------
AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 2) che la modifica disposta al presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.