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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  5-6-2003
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Art. 180

(Trattamento economico durante il congedo ordinario)
((Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennità personale))
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In caso di cumulo di congedi, l'indennità personale compete per intero per un periodo non eccedente due congedi annuali calcolati nella misura prevista dall'articolo 143 e viene ridotta ad un terzo per l'ulteriore periodo.
L'indennità personale compete inoltre per intero, e per non più di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andare e tornare dall'Italia. Tale periodo è stabilito per ogni sede con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))
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