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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1966, n. 362

Norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernenti l'esame di Stato di licenza della scuola media.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1987)
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Testo in vigore dal:  20-6-1987
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Art. 7

Sedi di esame - Composizione della Commissione esaminatrice


Sono sede di esame di licenza le scuole medie statali e pareggiate e le scuole medie non statali che abbiano ottenuto per le terze classi il riconoscimento legale.
In ognuna delle predette scuole è costituita una Commissione per l'esame di licenza, composta, oltre che dal presidente, da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnino materie previste dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come materie di esame.
I presidenti di Commissione sono nominati con decreto del provveditore agli studi, il quale li sceglie, di regola, nell'ambito della Provincia, fra: a) i presidi di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente, sempre che non siano impegnati nell'insegnamento nelle terze classi; b) i professori di ruolo incaricati della presidenza di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente, sempre che non siano impegnati nell'insegnamento nelle terze classi. In caso di indisponibilità del personale indicato nelle anzidette lettere a) e b) ovvero di impossibilità di scegliere il presidente nelle medesime categorie, il provveditore lo sceglie, secondo l'opportunità, tra: a) i professori di ruolo di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate muniti di laurea e possibilmente aventi almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario, che preferibilmente insegnino in classi di collegamento o del biennio delle scuole anzidette; b) i professori di ruolo di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente non impegnati nell'insegnamento nelle terze classi, purché muniti di laurea e possibilmente aventi almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario; c) i provveditori agli studi provenienti dall'insegnamento, a riposo e i presidi di scuola media statale o pareggiata a riposo; d) gli ispettori centrali per l'insegnamento medio a riposo; e) i presidi di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di secondo grado a riposo, i professori di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di secondo grado a riposo, in possesso di laurea e possibilmente con servizio di ruolo ordinario di almeno cinque anni, i professori di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di primo grado a riposo, in possesso di laurea e possibilmente con servizio di ruolo ordinario di almeno cinque anni.
Al presidente della Commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della Commissione di altra scuola, del medesimo o diverso Comune vicino, sempre che le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.
Nelle scuole medie aventi più di una terza classe la Commissione si articola in tante sottocommissioni quante sono le terze classi: di ogni sottocommissione fanno parte i professori che insegnano materie d'esame nella rispettiva terza classe.
Il presidente distribuisce, a suo giudizio, tra le sottocommissioni i candidati esterni.
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1969, N. 1090.
Per i candidati provenienti dalle terze classi differenziali di cui all'art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si costituisce una apposita Commissione composta dei soli professori che insegnino nelle predette terze classi le materie previste dall'art. 6 della legge suindicata come materie d'esame, e presieduta dallo stesso presidente della Commissione costituita per le altre terze classi della medesima scuola.
((I presidenti delle commissioni di esame di licenza delle scuole medie annesse ai conservatori di musica statali ed agli istituti musicali pareggiati nonché agli istituti e scuole d'arte statali, pareggiati e legalmente riconosciuti, sono nominati con decreto del provveditore agli studi, che li sceglie tra le categorie di personale direttivo o insegnante di primo, secondo e terzo ruolo appartenenti rispettivamente ai ruoli dei conservatori di musica statali e istituti musicali pareggiati ovvero degli istituti e scuole statali o pareggiate d'arte e dei licei artistici statali o pareggiati, corrispondenti alle categorie indicate nel terzo comma del presente articolo))
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((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 24 dicembre 1986, n. 1110 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, concernente le norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per quanto riguarda l'esame di Stato di licenza della scuola media, è modificato nel senso di un decentramento di competenze relativamente alla nomina dei presidenti delle commissioni di esame di licenza media nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica e agli istituti d'arte dal Ministro della pubblica istruzione ai provveditori agli studi".