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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2007
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Art. 178


Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla cura, alla rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.
Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base al regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 e loro successive modificazioni ed integrazioni, o al presente decreto abbiano subito o subiscano un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti
((e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento))
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Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere ammessi, su deliberazione del Comitato tecnico di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, alle cure chirurgiche, mediche, ortopediche, fisio ed ergoterapiche alla fornitura di protesi e di altri apparecchi diretti al massimo possibile recupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto l'istituto assicuratore a termine del presente decreto, nonché ad altre prestazioni deliberate dal Comitato tecnico stesso, anche invalidi ai quali sia stata riconosciuta dall'istituto assicuratore un'inabilità inferiore ai quattro quinti.