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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1964, n. 1411

Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, della somma di L. 1.074.630.000.

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Testo in vigore dal:  17-1-1965

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 28 giugno 1964, n. 444;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto ai capitolo n. 417 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, è autorizzato il prelevamento di lire 1.074.630.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto periodo:

Ministero del tesoro:
Cap n. 114. - Spese per il servizio
automobilistico.................................. L. 6.000.000 Cap.
n. 346. - Compensi speciali in eccedenza
ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario
da corrispondersi, ecc. agli impiegati ed agenti
delle Direzioni provinciali, ecc. dipendenti
dalla Direzione generale del Tesoro, ecc......... L. 48.000.000 Cap.
n. 500-bis (di nuova istituzione sotto la
nuova sottorubrica "Ufficio per la organizzazione
amministrativa e per gli affari costituzionali")
- Spese di qualsiasi natura, per particolari
lavori utili alla riforma dell'Ammininistrazione. L. 20.000.000 Cap.
n. 531-bis (di nuova istituzione sotto la
nuova rubrica delle spese generali
dell'Amministrazione del tesoro "Ragioneria
generale dello Stato"). - Compensi speciali in
eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro
straordinario da corrispondere al personale per
prestazioni straordinarie rese, anche col sistema
del cottimo, per il servizio relativo alle
restituzioni e rimborsi dell'imposta generale
sull'entrata e di diritti di confine sui prodotti
industriali esportati (art. 6 del decreto
legislativo presidenziale 27 giungo 1946, n. 19). L. 47.500.000 Cap.
550. - Compensi speciali in eccedenza ai
limiti stabiliti per il lavoro straordinario da
corrispondere al personale per prestazioni
straordinarie da rendere, anche col sistema del
cottimo, per conto e, nell'interesse del servizio
delle pensioni di guerra, ecc.................... L. 35.000.000

Ministero delle finanze:
Cap. n. 289-bis (di nuova, istituzione sotto
la nuova rubrica di parte straordinaria "Spese
generali"). - Compensi speciali in eccedenza ai
limiti stabiliti per il lavoro straordinario per
prestazioni straordinarie rese, anche col sistema
del cottimo, per il servizio relativo alle
restituzioni e rimborsi dell'imposta generale
sull'entrata, di diritti di confine sui prodotti
industriali esportati (articolo 6 del decreto

legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). L. 47.500.000 Cap.
n. 24 - Spese casuali.................... L. 630.000

Ministero dell'interno:
Cap, n. 86 - Spese per la lotta alla
delinquenza, organizzata, ed altre inerenti a
speciali servizi di sicurezza, ecc............... L. 70.000.000 Cap.
n. 178. - Assegnazione straordinaria per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza, ecc.................................. L. 500.000.000

Ministero dei lavori pubblici:
Cap. n. 154. - Spese per l'apprestamento dei
materiali e per le necessita piu urgenti in caso
di pubbliche calamità, ecc....................... L. 250.000.00
0
Cap. n. 229. - Spese per l'esecuzione di altre
opere pubbliche di carattere straordinario, ecc.. L. 50.000.000
------------ L. 1.074.630.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a roma, addì 28 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO -COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla corte dei conti, addì 31 dicembre 1964

Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 60 - VILLA