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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1963, n. 171

Prelevamento di L. 614.700.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-63.

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Testo in vigore dal:  26-3-1963

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 agosto 1962, n. 1391, 21 agosto 1962, n. 1454, 16 ottobre 1962, n. 1507 e 31 ottobre 1962, nn. 1501, 1503, 1505, 1510, 1511, 1512 e 1515;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 398 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, è autorizzato il prelevamento di lire 614.700.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 224 - Spese per indagini, rilevazioni
e studi....................................... L. 400.000 Cap. n. 240 - Compensi per lavoro straordina-
rio al personale non insegnante in servizio
presso la Scuola superiore della pubblica am-
ministrazione, ecc............................ " 3.450.000 Cap. n. 241 - Compensi speciali in eccedenza
ai limiti stabiliti per il lavoro straordina-
rio da corrispondere al personale in servizio
presso la Scuola superiore della pubblica am-
ministrazione, ecc............................ " 8.000.000 Cap. n. 242 - Indennita e rimborso delle spe-
se di trasporto per missioni, ecc............. " 8.000.000 Cap. n. 244 - Interventi assistenziali a fa-
vore del personale, ecc....................... " 500.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963

Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 2. - VILLA