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LEGGE 2 marzo 1963, n. 383

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1962, n. 971, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62.

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Testo in vigore dal:  18-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convalidato il decreto del presidente della Repubblica 29 giugno 1962, n. 971, concernente il prelevamento di lire 2.093.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI FANFANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO