stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 2056

Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-4-1963

Art. 2


Chiunque è affetto da malattia venerea deve farsi curare negli appositi dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree, ovvero dal medico condotto o da un medico di propria, scelta, sottoponendosi a tutti i necessari accertamenti di laboratorio.
I contravventori sono puniti ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1956, n. 837 con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000, gli infermi affetti da malattia venerea hanno il diritto di essere, visitati e citrati gratuitamente in ogni stadio della malattia presso, gli appositi dispensati, ovvero in mancanza da i medico condotto ed hanno diritto di usufruire di tutti i necessari accertamenti di laboratorio.